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Catapano Giuseppe: Sgravio per assunzione dei 50enni

Più «pesante» lo sgravio assunzioni disoccupati. Si applica, infatti, anche ai premi Inail che pertanto vanno pagati al 50% come i contributi Inps sulle assunzioni di donne o uomini di almeno 50 anni e disoccupati da oltre un anno. Lo spiega il ministero del lavoro nella circolare n. 40/2013, precisando che il predetto requisito della disoccupazione va provato con la registrazione del lavoratore al centro per l’impiego.

Le agevolazioni Fornero. Lo sgravio in questione è quello previsto dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) e che incentiva le assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:

a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;

b) donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

c) donne di ogni età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

d) donne di ogni età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

A cura del prof. Giuseppe Catapano

ine-h�n t  _ `�^ ackground:white'>Va aggiunto che la Convenzione prevede un valido meccanismo di monitoraggio, imperniato innanzitutto sul lavoro di un gruppo di esperti indipendenti (denominato Grevio), cui seguirà sia la classica valutazione conclusiva di carattere politico da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, sia un’originale partecipazione dei parlamenti nazionali. La Convenzione è applicabile tanto in tempo di pace quanto nell’ambito dei conflitti armati.

La Convenzione di Istanbul entrerà in vigore quando avrà raggiunto il numero minimo di 10 ratifiche.

Naturalmente non ci si può e non ci si deve fermare alla ratifica, memori anche del fatto che la storia dei trattati sui diritti umani ratificati dall’Italia è costellata di serie inadempienze (basti pensare che manca tuttora, nel Codice penale, il reato di tortura richiesto dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite, che l’Italia ratificò nel 1989). 

La stessa legge di ratifica della Convenzione di Istanbul contiene il classico “ordine di esecuzione”, nonostante la sua effettiva applicazione dipenda anche da una serie di aggiustamenti normativi interni (si pensi alla questione della procedibilità d’ufficio), che sembrano dunque rinviati ad ulteriori interventi legislativi. Lascia perplessi anche l’articolo 3 della Legge 77/2013, che contiene una clausola di “neutralità finanziaria” laddove l’articolo 8 della Convenzione obbliga gli Stati a stanziare risorse finanziarie e umane appropriate.

La Convenzione di Istanbul riconosce del resto il carattere strutturale della violenza contro le donne quale manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e meccanismo sociale di sottomissione della donna. 

La Convenzione prevede difatti l’obbligo degli Stati di adottare le misure necessarie a promuovere un’evoluzione dei “comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini” (art. 12 c. 1). 

Si tratta di una delle disposizioni più impegnative, dato che richiede investimenti di lungo termine in materia di politiche educative e di comunicazione. È una disposizione che coglie però nel segno: specialmente la violenza nei confronti delle donne germina dalla mancata educazione di molti uomini (e non solo) al rispetto (peraltro non solo delle donne), nonché da tutta una serie di comportamenti di prevaricazione e di scherno tollerati, se non addirittura assecondati, da atteggiamenti “culturali” diffusi e molto presenti anche nel linguaggio pubblico.

A cura del prof.Giuseppe Catapano

Comunicato di Avatar di gente attivagente attiva | Pubblicato Giovedì, 01-Ago-2013 | Categoria: Web
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