SCIA la parola al Comune A cura del Prof. Giuseppe Catapano
Delegificate le distanze tra fabbricati (ma solo ai fini edilizi): saranno stabilite con leggi regionali; ai comuni la decisione sulla esclusione della Scia per la ricostruzione di edifici demoliti nei centri storici (con potere sostitutivo regionale e statale in caso di inerzia). Sono alcune delle novità in materia edilizia apportate al decreto del fare dagli emendamenti approvati in corso di conversione. Ma vediamo i singoli punti del provvedimento.
Distanze. È stata introdotta una modifica al testo unico per l’edilizia in materia di limiti di distanza tra fabbricati (nuovo articolo 2-bis del dpr 380/2001). La nuova disposizione consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al dm n. 1444/1968: il decreto, all’articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Pertanto le regioni e le province autonome possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Rimane allo stato il potere legislativo sulle distanze con riferimento alla regolamentazione del diritto di proprietà.
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