Perdita del requisito necessario per svolgere la mansione: scatta il licenziamento.
Con la sentenza n. 19613/2014, la Corte di Cassazione - Sezione lavoro, conferma la legittimità di licenziamento in caso di perdita del requisito necessario alla mansione e consecutiva impossibilità allo svolgimento concreto della prestazione dovuta.
Nel caso in specie, viene escluso il licenziamento disciplinare in quanto il recesso è motivato non da un provvedimento emesso dallo stesso datore di lavoro ma da un provvedimento completamente estraneo alle parti.
A seguito dell'avvio di procedimento penale per il reato di furto, la società ha licenziato un dipendente, privato dall’Enac del tesserino aeroportuale.
Per lo svolgimento dell’attività lavorativa tale tesserino è indispensabile. Non è assolutamente emersa la possibilità di adibire il dipendente ad altra mansione.
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