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V come Velocità V come Vergilius approfondimenti

V come velocità V come VERGILIUS

 

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Inferno, Canto II

 

Così Dante si rivolgeva alla sua guida durante il viaggio nell’aldilà, al noto magister che lo ricondusse sulla retta via, il sommo poeta Virgilio.

Un omonimo odierno invece, vigilante più che poeta, sorveglia ed è pronto ad agire contro tutti coloro che si sentono Hamilton magari alla guida di una McLaren: parliamo di Vergilius, parente stretto del noto Tutor, capace di controllare sia la velocità media che quella istantanea. Un occhio vigile, principalmente presente sulle statali, al quale sembra quasi impossibile sfuggirvi e contestarvi ipotetiche sanzioni.

In realtà, un primo caso di impugnazione con esito positivo è stato emesso dal Giudice di Pace di Pozzuoli la cui sentenza del 23 Febbraio 2013, evidenzia vizi riguardanti l’omologazione del sistema SICVe Vergilius con annessa violazione dell’art. 192 comma 5 del D.P.R. del regolamento di attuazione del Codice Civile della Strada il quale afferma che : “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.

Difatti, Autostrade per l’Italia S.p.a, è stata la prima a richiedere ed ottenere l’omologazione del sistema Sicve Tutor e successivamente del sistema Vergilius, peccato che successivamente però, tale azienda abbia girato le omologazioni ottenute ad Autostrade Tech S.p.a. che ha concesso a sua volta queste ultime alla Polizia Stradale.

Il verbale esaminato dallo Studio Postiglione, riguarda una presunta infrazione “…commessa il giorno 08.02.2016 […] ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n° 3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.” Tale verbale prevedeva il pagamento di una sanzione e la decurtazione di 3 punti all’assistito.

Secondo l’avvocato Marzio Postiglione il succitato verbale risulta viziato:

-       nell’omologazione in quanto come affermato già in precedenza, non può essere oggetto di cessione, pertanto il Decreto Dirigenziale n°97818 del 09-12-2010 con il quale è avvenuto il trasferimento (dalla società Autostrade per l’Italia spa ad Autostrade Tech Spa, la cui società è distinta dalla prima) delle suddette omologazioni/approvazioni, va ritenuto nullo.

-       nella verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio elettronico in quanto la prima, dovrebbe essere periodica e la seconda, periodica e preventiva, che accerti che il risultato delle misurazioni corrisponde ai risultati dei valori nazionali e che quindi non va assolutamente confusa con l’omologazione la quale si limita esclusivamente ad accertarne il corretto funzionamento. Tra l’altro, nel verbale in questione, corrisponde ad un SICVe-Tutor e non al dispositivo in questione ossia Vergilius. Pertanto la rilevazione effettuata risulta non attendibile poiché effettuata con dispositivo non tarato e privo di certificato ( si ricorda che per essere conformi alla legge, tali apparecchi quali Tutor e Vergilius, devono possedere la taratura dei centri accreditati SIT, gli unici a garantire la corretta idoneità dello strumento);

-       nell’ applicazione del criterio di tolleranza previsto dal C.d.S. nel cui verbale è del 5% (quest’ultimo criterio va applicato esclusivamente per la velocità effettuata su sistemi di rilevazione istantanea. Per la velocità media, invece, si applica il criterio di tolleranza progressivo del 5%, 10%, 15%) ma tale riduzione risulta illegittima essendo il Tutor Vergilius uno strumento di rilevazione della velocità sia media che istantanea e nel verbale in questione, tuttavia, viene contestata soltanto quella media.

-       di illegittimità per la presenza nella tratta in questione, di svincoli autostradali che determinano disparità di trattamento tra gli automobilisti

-       di mancata segnaletica di preavviso riguardante il tratto di strada provvisto dello strumento rilevatore e conseguente mancata documentazione di accertamento;

-       della mancata indicazione del luogo esatto di violazione, il quale, per legge va indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la presunta infrazione. Nel verbale in questione, è menzionato solo quello di termine.

-       di omissione del numero di matricola, in mancanza del quale difatti, risulta impossibile individuare l’apparecchio utilizzato e la sua relativa funzionalità.

Per tutti i motivi sopracitati, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento condannando la Prefettura di Salerno al rimborso spese,  sottolineando l’importanza dell’accertamento delle verifiche di funzionalità e relativi controlli delle apparecchiature di misurazione.

Comunicato di Avatar di avvocato marzio postiglioneavvocato marzio postiglione | Pubblicato Martedì, 07-Feb-2017 | Categoria: Arte-Cultura
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